Art. 17 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
  1. La Sottocommissione di cui all'art.  7,  comma  1,  lettera  a),
predispone  distinte  graduatorie  finali  di  merito  per   ciascuna
categoria di partecipanti al concorso del contingente ordinario e  di
ogni specializzazione del contingente di mare. 
  2. Sono  iscritti  nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4. 
  3. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dal  punteggio
conseguito nella prova scritta di cui all'art. 11, incrementato delle
maggiorazioni di punteggio ottenute nelle prove di efficienza  fisica
e dalla valutazione dei titoli di cui agli allegati 8, 9 o 10. 
  4. A parita' di merito, e' data la  precedenza,  nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al  valor  aeronautico  o  al  valor  civile,  alla  data  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
  5. In caso di ulteriore parita',  si  osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
  6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi  se
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per   la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso  e  se  i
medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il  possesso,  sono
prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3. 
  Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado a indirizzo nautico e'  attribuito  anche
nel caso in cui  lo  stesso  venga  conseguito  nell'anno  scolastico
2017/2018 e ne sia  stata  fornita  idonea  documentazione  ai  sensi
dell'art. 6, comma 4. 
  7. Con determinazione del  Comandante  generale  della  Guardia  di
finanza vengono approvate le graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine  delle
stesse, risultino compresi nel numero dei  posti  messi  a  concorso,
tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 3. 
  I concorrenti per i posti riservati ai possessori dell'attestato di
cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 272, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore, non beneficiano di tale riserva laddove  risultino
privi del suddetto titolo. 
  8.  La  riserva  di  posti  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  sara'
soddisfatta conteggiando tra  i  beneficiari  della  stessa  anche  i
concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria
finale di merito del contingente ordinario. 
  9. Qualora, per mancanza di candidati idonei,  non  possono  essere
ricoperti i posti riservati di  cui  al  comma  8,  gli  stessi  sono
devoluti in aumento agli altri candidati iscritti  nella  graduatoria
finale di merito del contingente ordinario di cui all'art.  1,  comma
1, lettera c). 
  10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non  possano  essere
ricoperti uno o piu' posti riservati ai candidati di cui all'art.  1,
comma 1: 
    a) lettere a) e/o b), le unita' resesi disponibili: 
      (1) nell'ambito del contingente ordinario sono: 
        (a)  conferite  in  aumento  alla  medesima   categoria   del
contingente di mare equamente ripartite tra le  due  specializzazioni
secondo il seguente ordine di priorita': 
          (1) specializzazione «Nocchiere»; 
          (2) specializzazione «Motorista Navale»; 
        (b) laddove cosi' non ricoperte, sono  conferite  in  aumento
all'altra categoria del medesimo contingente e, qualora ulteriormente
non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in  aumento  a  tale
ultima  categoria  del  contingente  di  mare  secondo  l'ordine   di
priorita' di cui alla precedente lettera (a); 
      (2) nell'ambito del contingente di mare sono: 
        (a) conferite in aumento alla medesima  categoria  dell'altra
specializzazione; 
        (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite  in  aumento  alla
medesima categoria del contingente ordinario e, qualora ulteriormente
non ricoperte: 
          (1) equamente ripartite e conferite  in  aumento  all'altra
categoria del contingente di mare, secondo l'ordine di priorita': 
          specializzazione «Nocchiere»; 
          specializzazione «Motorista Navale»; 
          (2) all'altra categoria del contingente ordinario. 
  In caso di eventuali posti non assegnati per effetto delle suddette
disposizioni, si applica la previsione di  cui  all'ultimo  capoverso
dell'art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66; b) lettera c), le unita' resesi disponibili nell'ambito: 
        (1) del contingente ordinario,  sono  equamente  ripartite  e
conferite in aumento a quelle messe a concorso per il contingente  di
mare secondo il seguente ordine di priorita': 
          (a) specializzazione «Nocchiere»; 
          (b) specializzazione «Motorista navale»; 
        (2) del contingente di mare, le unita' disponibili sono: 
          (a) conferite in aumento a  quelle  messe  a  concorso  per
l'altra specializzazione; 
          (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento  alla
medesima categoria del contingente ordinario. 
  I posti eventualmente non  assegnati  per  effetto  delle  suddette
disposizioni,  saranno  riassegnati  tenendo  conto  delle   esigenze
dell'Amministrazione. 
  11. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale
attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it,  sulla  rete  intranet  del
Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni  con  il  pubblico  della
Guardia di finanza, viale XXI aprile,  n.  55,  Roma  (numero  verde:
800669666). 
  Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti
i candidati e dalla data di pubblicazione dello  stesso  decorrono  i
termini per esercitare le azioni di cui  all'ultimo  comma  dell'art.
11.