Art. 17 Graduatorie finali di merito 1. La Sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna categoria di partecipanti al concorso del contingente ordinario e di ogni specializzazione del contingente di mare. 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 4. 3. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dal punteggio conseguito nella prova scritta di cui all'art. 11, incrementato delle maggiorazioni di punteggio ottenute nelle prove di efficienza fisica e dalla valutazione dei titoli di cui agli allegati 8, 9 o 10. 4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3. Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo nautico e' attribuito anche nel caso in cui lo stesso venga conseguito nell'anno scolastico 2017/2018 e ne sia stata fornita idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 4. 7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 3. I concorrenti per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 272, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, non beneficiano di tale riserva laddove risultino privi del suddetto titolo. 8. La riserva di posti di cui all'art. 1, comma 3, sara' soddisfatta conteggiando tra i beneficiari della stessa anche i concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario. 9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possono essere ricoperti i posti riservati di cui al comma 8, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti uno o piu' posti riservati ai candidati di cui all'art. 1, comma 1: a) lettere a) e/o b), le unita' resesi disponibili: (1) nell'ambito del contingente ordinario sono: (a) conferite in aumento alla medesima categoria del contingente di mare equamente ripartite tra le due specializzazioni secondo il seguente ordine di priorita': (1) specializzazione «Nocchiere»; (2) specializzazione «Motorista Navale»; (b) laddove cosi' non ricoperte, sono conferite in aumento all'altra categoria del medesimo contingente e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento a tale ultima categoria del contingente di mare secondo l'ordine di priorita' di cui alla precedente lettera (a); (2) nell'ambito del contingente di mare sono: (a) conferite in aumento alla medesima categoria dell'altra specializzazione; (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento alla medesima categoria del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte: (1) equamente ripartite e conferite in aumento all'altra categoria del contingente di mare, secondo l'ordine di priorita': specializzazione «Nocchiere»; specializzazione «Motorista Navale»; (2) all'altra categoria del contingente ordinario. In caso di eventuali posti non assegnati per effetto delle suddette disposizioni, si applica la previsione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) lettera c), le unita' resesi disponibili nell'ambito: (1) del contingente ordinario, sono equamente ripartite e conferite in aumento a quelle messe a concorso per il contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': (a) specializzazione «Nocchiere»; (b) specializzazione «Motorista navale»; (2) del contingente di mare, le unita' disponibili sono: (a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per l'altra specializzazione; (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento alla medesima categoria del contingente ordinario. I posti eventualmente non assegnati per effetto delle suddette disposizioni, saranno riassegnati tenendo conto delle esigenze dell'Amministrazione. 11. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.