Art. 2 
 
 
                       Requisiti e condizioni 
                    per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
      a)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento  del
ventiseiesimo anno  di  eta'.  Il  limite  anagrafico  massimo  cosi'
fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare
prestato e, comunque, non superiore a tre anni per  coloro  che  alla
data del 6 luglio 2017 svolgono  o  hanno  svolto  servizio  militare
volontario, di leva o di leva prolungato; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria: 
        (1) di secondo grado che consenta l'iscrizione ai  corsi  per
il conseguimento del diploma  universitario,  se  concorrenti  per  i
posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  c).  Possono  partecipare
anche coloro che, pur non essendo in possesso del  previsto  diploma,
lo conseguano nell'anno scolastico 2017/2018; 
        (2) di primo grado, per i posti riservati ai volontari  delle
Forze armate. 
      d) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale  per  delitti  non
colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
      g) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 
      h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione  ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per coloro che
partecipano per il contingente ordinario, per inattitudine al volo  o
alla navigazione e, per coloro che partecipano per il contingente  di
mare, per inattitudine al volo; 
      i) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia. 
    2. I volontari in ferma prefissata in servizio che  nel  corrente
anno abbiano presentato domanda di  partecipazione  al  concorso  per
l'accesso alla carriera iniziale di un  altro  Corpo  di  polizia  ad
ordinamento civile o militare possono presentare la domanda solo  per
la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 
    3. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di  partecipazione  di  cui  all'art.  3,
comma 1, e conservati alla data di effettivo incorporamento. 
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi.