Art. 22 Assegnazione al termine del corso 1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 18, i finanzieri sono destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo. 2. I finanzieri del contingente di mare sono avviati al corso per il conseguimento della specializzazione indicata nella domanda di partecipazione al concorso, in relazione alla quale sono impiegati nello specifico comparto, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.