Art. 22 
 
 
                  Assegnazione al termine del corso 
 
 
    1. Al termine del corso di  formazione  di  cui  all'art.  18,  i
finanzieri sono destinati ove esigenze organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo. 
    2. I finanzieri del contingente di mare sono avviati al corso per
il conseguimento della specializzazione  indicata  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, in relazione alla  quale  sono  impiegati
nello specifico  comparto,  con  obbligo  di  permanenza  secondo  le
disposizioni interne del Corpo.