Art. 5 
 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di  finanza,  nel
caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato; 
      b) non siano corredate da idoneo documento di riconoscimento; 
      c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quella prevista; 
      d) pervengano  all'indirizzo  P.E.C.  concorsoAF@pec.gdf.it  in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al  concorso  di
cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione.