Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cui
all'art. 11, il Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti,  a
richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello
dei carichi  pendenti  e  per  coloro  che  concorrono  per  i  posti
riservati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 
    2. I candidati che concorrono per i posti riservati ai  volontari
di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), convocati per  sostenere
le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12, devono  produrre  o
far pervenire a mezzo P.E.C., all'indirizzo concorsoAF@pec.gdf.it: 
      a) un estratto della documentazione  di  servizio  conforme  al
modello in allegato 2, redatto e firmato: 
        (1)  per  i  militari  in  servizio,   dal   Comandante   del
reparto/ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere
chiuso alla data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso; 
        (2)     per     quelli     in     congedo,     dall'Ufficiale
responsabile/funzionario del  distretto  militare/centro  documentale
militare competente per territorio o residenza; 
      b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente,  dalla  quale  si  evinca  che  le  sanzioni
disciplinari   indicate   nel   predetto   estratto   sono   riferite
esclusivamente al periodo di servizio con  esclusione  del  corso  di
formazione di base (o basico). In assenza di  tale  attestazione,  le
eventuali sanzioni riportate sull'estratto  della  documentazione  di
servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo  di
servizio. 
    3. E' onere degli aspiranti  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare in tale  sede  o  far
pervenire a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsoAF@pec.gdf.it entro la
data di svolgimento delle stesse,  i  documenti  in  carta  semplice,
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge,
comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio  di  cui
agli allegati 8, 9 o 10 al bando e/o di quelli preferenziali  di  cui
all'art. 17 del bando e all'art. 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda
di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione della stessa. 
    I  titoli  preferenziali  e/o  maggiorativi  di  punteggio   gia'
indicati nella domanda di partecipazione  saranno  comunque  valutati
qualora il candidato abbia ivi  indicato  l'amministrazione  pubblica
che dispone della documentazione attestante il possesso dei  suddetti
titoli. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  della
prova di efficienza fisica. 
    4.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2017/2018  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio  ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 3. 
    5. I candidati che  rivestono  lo  status  di  militare,  qualora
utilmente  collocati  nelle  graduatorie  finali  di  merito  di  cui
all'art. 17,  devono  far  pervenire  a  mezzo  P.E.C.  all'indirizzo
concorsoAF@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell'esito del  concorso,  domanda  diretta  al
Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status
per conseguire l'ammissione alla frequenza del corso di formazione in
qualita' di allievo finanziere. 
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.