Art. 12 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
a): 
      a. valutera' i titoli posseduti,  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di cui all'art.  3,  comma
1,  dai  soli  concorrenti  che  abbiano  riportato  il  giudizio  di
idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 11; 
      b. attribuira' ai concorrenti cui  ne  riconoscera'  titolo  un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: 
        - «B», per i candidati di cui alle lettere a) e b) del  comma
1. dell'art. 1; 
        - «C», per i candidati di cui alle lettere a), b)  e  c)  del
comma 1. dell'art. 1; 
        - «D» per i candidati di cui alla lettera  d)  del  comma  1.
dell'art. 1; 
        - «E» e «F», a  fattor  comune  per  tutte  le  categorie  di
candidati di cui all'art. 1 comma 1.