Art. 13 
 
 
            Graduatorie di merito ed ammissione al corso 
 
 
    1. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a), formera' quattro distinte graduatorie di merito, una  per
ciascuno dei concorsi di  cui  all'art.  1,  comma  1,  sommando  per
ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio riportato: 
      a. nella prova scritta di selezione; 
      b. nelle prove di efficienza fisica; 
      c. negli accertamenti psico-fisici, per i soli concorsi di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere c) e d); 
      d. nella valutazione dei titoli. 
    2. Le graduatorie di merito saranno  approvate  con  decreto  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
    3. Fermo restando quanto indicato  nel  comma  1,  a  parita'  di
merito si applicheranno, in sede di approvazione  delle  graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione  ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli  di  preferenza  e'  riportato
nell'allegato «Q» al presente decreto. 
    Il  decreto  di  approvazione  delle   graduatorie   sara'   reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  Relazioni  con  il
Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei  posti  disponibili
per ciascuna delle categorie di cui  all'art.  1,  comma  1,  saranno
dichiarati vincitori secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed
ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i
Reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potra'  essere
ammesso al corso, secondo l'ordine  delle  medesime  graduatorie,  un
numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali  rinunciatari
per qualsiasi motivo, durante i primi 20 (venti) giorni di  effettivo
corso. 
    5. Alla designazione dei vincitori di concorso da  formare  nelle
specializzazioni  in  materia  di  sicurezza  e  tutela   ambientale,
forestale e agroalimentare, di cui all'art. 1 comma 2, lettera  b.  e
comma 3, si procedera', nei tempi e con le modalita'  prescritte  con
provvedimento del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,
tenendo conto della graduatoria di merito del corso di formazione  di
base, della necessita' di garantire una omogenea distribuzione  degli
specializzandi nelle categorie di cui all'art.  1  comma  3  e  delle
preferenze che i  frequentatori  del  corso  abbiano  espresso  nelle
domande di partecipazione al concorso e/o manifestato corso durante. 
    6. I posti relativi alle specializzazioni in materia di sicurezza
e  tutela  ambientale,  forestale  e  agroalimentare,   qualora   non
ricoperti nel numero stabilito per le aliquote di cui: 
      a. all'art. 1, comma 3, lettere a. e b., saranno compensati tra
le stesse aliquote; 
      b. all'art.  1,  comma  3,  lettera  c.,  saranno  devoluti  in
aggiunta alle aliquote di cui all'art. 1, comma 3, lettere a. e b.. 
    7. L'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  ripianare  le
vacanze che dovessero residuare nelle aliquote  di  cui  all'art.  1,
comma 3, lettere a. e b., sino a conseguire la completa copertura dei
posti complessivamente disponibili,  designando  i  frequentatori  in
possesso di titoli ritenuti di prevalente  interesse  ai  fini  della
formazione  e  dell'impiego  in  materia  di   sicurezza   e   tutela
ambientale, forestale e agroalimentare,  anche  a  prescindere  dalle
preferenze da loro rappresentate. 
    8. I  vincitori  del  concorso,  dovranno  presentarsi  presso  i
Reparti di istruzione, nella data e con le modalita' che saranno resi
noti, con valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti, a partire dalla prima decade del mese di dicembre  2018,
nel sito internet www.carabinieri.it e  presso  il  Comando  generale
dell'Arma dei  Carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio  Relazioni  con  il
Pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.