Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate: 
      a. la commissione esaminatrice, preposta: 
        - alla valutazione della prova scritta  di  selezione  e  dei
titoli; 
        - alla verifica della conoscenza della lingua straniera nella
prova facoltativa di cui all'art. 12  e  agli  allegati  «E»  e  «F»,
avvalendosi di docenti conoscitori delle lingue interessate; 
        - alla formazione delle graduatorie di merito; 
      b. la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c. la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      d. la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado   non
inferiore a colonnello, presidente; 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado   non
inferiore a maggiore, membro; 
      - un docente bilingue italiano - tedesco, per la prova  scritta
di  selezione  dei  concorrenti   in   possesso   dell'attestato   di
bilinguismo che intendono svolgere la prova in lingua tedesca; 
      - uno o piu' docenti o esperti, che potranno essere diversi  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per
la prova facoltativa di lingua straniera; 
      - un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera  b)  sara'  composta
da: 
      - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente; 
      - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a capitano, membro; 
      - un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
      La commissione potra' avvalersi, durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera  c)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      -  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente; 
      - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche  le  funzioni
di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione di cui al comma 1, lettera  d)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: 
      - un ufficiale di grado non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      -   un   ufficiale   con   qualifica   di   «perito   selettore
attitudinale», membro; 
      - un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di periti selettori  e
psicologi anche esterni. 
    Qualora  il  numero  dei  candidati  ammessi  agli   accertamenti
attitudinali  fosse   rilevante   potranno   essere   nominate   piu'
commissioni.