Art. 10 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti  dall'allegato  A  al
decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 e  devono  essere  conseguiti,  o
laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del  termine
previsto per la presentazione  della  domanda  di  ammissione,  fermo
restando quanto  indicato  all'art.  3  in  merito  al  possesso  dei
requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 
    2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente  i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini del comma 2, il candidato presenta alla commissione di
valutazione esclusivamente i  titoli,  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione, che non sono documentabili con  autocertificazione  o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione  deve  essere  effettuata
entro e non oltre dieci giorni dalla convocazione alla prova orale. 
    4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto  o
parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini
stabiliti dall'USR. Qualora dal controllo emerga la  non  veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguiti  sulla   base   delle   dichiarazioni   non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.