Art. 2 
 
                              Concorso 
 
    1. E' indetto, ai sensi dell'art. 17, comma  2,  lettera  b)  del
decreto legislativo,  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento a tempo indeterminato del personale docente, compreso il
sostegno, delle scuole secondarie di primo e  di  secondo  grado  con
lingua  di  insegnamento  slovena   e   con   insegnamento   bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, riservato ai soggetti  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 
    2. In applicazione dell'art. 17 comma 2 lettera  b)  del  decreto
legislativo, «Il  50  per  cento  dei  posti  di  docente  vacanti  e
disponibili nelle scuole secondarie  e'  coperto  annualmente,  ferma
restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39  della  legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  mediante
scorrimento delle graduatorie  di  merito  delle  seguenti  procedure
concorsuali: b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai  sensi  del
comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura  di
cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea
per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per  gli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni  2022/2023
e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026,  il  30%  per
gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino
a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito  regionale.
Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto». 
    3. Allo scorrimento delle graduatorie di  merito  si  applica  la
procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge  27  dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni.