Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla presente sessione d'esami, e sino alla data del 29 maggio 2021, sono ammessi i candidati periti industriali in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda: A) abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E, di cui al presente comma; B) abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalita' stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli ordini o collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. A far data dal 15 agosto 2012, le convenzioni devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; C) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma, presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; D) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; E) abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; F) abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; G) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I collegi provinciali dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati; H) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del titolo rilasciati dagli istituti tecnici superiori di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006, con il quale sono state adottate le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S. comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I collegi provinciali dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati periti industriali laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni: A) diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; B) laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; C) lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione agli esami che, prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al collegio, mediante autocertificazione, l'avvenuto compimento della pratica professionale (v. successivo art. 5, comma 2). Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera' ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.