Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
     1. Alla presente sessione d'esami,  e  sino  alla  data  del  29
maggio 2021, sono ammessi i candidati periti industriali in  possesso
del diploma di istruzione secondaria superiore di perito  industriale
capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito  industriale,
ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n.  17,  conseguito
presso un  istituto  statale,  paritario  o  legalmente  riconosciuto
ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  88
citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda: 
      A) abbiano completato il tirocinio professionale  della  durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9,  del  citato  decreto
del Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui  al  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata
e le modalita' di svolgimento del  tirocinio  di  cui  alla  presente
lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo  necessario  al
raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali  hanno  iniziato
ma non terminato entro il 15 agosto  2012  il  tirocinio  secondo  le
tipologie di cui alle successive lettere B, C, D  ed  E,  di  cui  al
presente comma; 
      B) abbiano completato il periodo di  tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15  agosto
2012, fra gli ordini o collegi, le universita', con gli  istituti  di
istruzione secondaria o  con  gli  enti  che  svolgono  attivita'  di
formazione professionale o tecnica superiore ai  sensi  dell'art.  6,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328. A far data dal 15 agosto  2012,  le  convenzioni  devono  essere
conformi a quanto disposto dall'art. 6,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un  periodo  di
pratica biennale durante il quale il  praticante  perito  industriale
abbia collaborato  all'espletamento  di  pratiche  rientranti,  nelle
competenze professionali della specializzazione relativa al  diploma,
presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che
eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione  relativa  al
diploma  del  praticante  o  in  un  settore  affine,  iscritti   nei
rispettivi albi professionali  da  almeno  un  quinquennio  ai  sensi
dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; 
      D) abbiano completato, entro il  15  agosto  2012,  un  periodo
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e  con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che  eserciti
l'attivita' nel settore della specializzazione  relativa  al  diploma
del praticante o in un settore affine, iscritti nei  rispettivi  albi
professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi  3
e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; 
      E) abbiano completato, entro  la  data  prevista  per  la  loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19  novembre  1990,
n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta  a  fini  speciali,  istituita  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  finalizzata  al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; 
      F) abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012,  per  almeno  tre
anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno  studio
tecnico professionale, con mansioni  proprie  della  specializzazione
relativa al diploma; 
      G) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del  presente  articolo,  della  certificazione   di   istruzione   e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma  1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008  citato
nelle premesse, comprensivi di tirocini  non  inferiori  a  sei  mesi
coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione
dell'albo cui si ha titolo ad accedere.  I  collegi  provinciali  dei
periti industriali e dei periti  industriali  laureati  accertano  la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati; 
      H) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, del titolo rilasciati dagli  istituti  tecnici
superiori di cui al Capo II del suddetto decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 631, della legge n. 296/2006, con il quale sono state  adottate
le Linee guida per la riorganizzazione del sistema  di  istruzione  e
formazione  tecnica  superiore  e  la   costituzione   degli   I.T.S.
comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attivita'  libero
professionali previste dalla sezione dell'albo cui si  ha  titolo  ad
accedere. I collegi provinciali dei periti industriali e  dei  periti
industriali laureati accertano la sussistenza della  detta  coerenza,
da valutare in base a  criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.
Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli
esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
periti industriali laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in
coerenza con le corrispondenti sezioni: 
      A) diploma universitario triennale  di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B) laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C)  lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate  nella  tabella  E  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e  alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i  candidati  che
al momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  non
abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo  completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. 
    I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione
agli esami che, prima dell'inizio  dello  svolgimento  degli  stessi,
comunicheranno al collegio, mediante  autocertificazione,  l'avvenuto
compimento della pratica professionale (v. successivo art.  5,  comma
2). 
    Il collegio, effettuate le verifiche di  competenza,  provvedera'
ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato  di
compiuta pratica.