Art. 4 
 
Domanda di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»,  domanda
di  ammissione  agli  esami,  unitamente  ai   documenti   di   rito,
all'istituto, indicato nella tabella A, ubicato  nella  regione  sede
del collegio competente ad attestare il  possesso  del  requisito  di
ammissione. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'istituto
tecnico indicato nella tabella A,  devono  pero'  essere  inviate  al
collegio di appartenenza che provvedera'  agli  adempimenti  previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al
presente comma 2, secondo una delle seguenti modalita': 
      a) tramite posta elettronica certificata -  PEC  all'indirizzo:
cnpi@pec.cnpi.it - fa fede la stampa che  documenta  l'inoltro  della
PEC; 
      b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
      c) a mano: fa fede l'apposita  ricevuta  che  viene  rilasciata
agli interessati  sia  dall'istituto  scolastico  sia  dal  collegio,
redatta su carta intestata, recante  la  firma  dell'incaricato  alla
ricezione delle istanze, la data di presentazione  ed  il  numero  di
protocollo. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo; 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.