Art. 7 Adempimenti dei collegi 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo DGOSV@postacert.istruzione.it, nonche' al Consiglio nazionale: il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda; un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: il cognome e il nome; il luogo e la data di nascita; il titolo di studio; il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non puo' essere successiva al giorno antecedente la prima prova d'esame. 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza. 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di cui all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza. 5. Entro e non oltre il 12 novembre 2018, i collegi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti individuati nei quali, con apposito provvedimento, siano state assegnate le commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con apposita nota recante indicazione di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero.