Art. 9 Prove di esame 1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della presente ordinanza, alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nell'allegata Tabella B. 3. I candidati di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della presente ordinanza, individuano il programma d'esame da sostenere, tra quelli indicati nella Tabella B, in relazione alla denominazione del titolo posseduto o, in mancanza di specifica denominazione, in relazione alla tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici di cui all'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. 4. I candidati di cui all'art. 2, comma 2 della presente ordinanza, sostengono le prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento. 5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova viene indicato in calce al rispettivo tema ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento. 6. Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate (allegati A e B del regolamento). 7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di esami. 8. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito, possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessita' della sollecita conclusione della sessione d'esami ai sensi dell'art. 11, comma 7, del regolamento.