Art. 10 
 
Attivita'   tecnico-agricola   subordinata.   Esperienze   formative.
                     Requisiti e riconoscimento 
 
    1. Coloro che, in possesso dei titoli di  cui  all'art.  2  della
presente ordinanza intendano far valere lo svolgimento  di  attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze  di  datori  di  lavoro  pubblici  e
privati per  l'ammissione  all'esame  di  abilitazione  all'esercizio
della professione, devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui
circoscrizione  essi  risiedono   domanda   per   il   riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 
    2. L'attivita' di titolare di impresa agricola  e'  equiparata  a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali  e
specifiche, a patto che  la  stessa  sia  dimostrata  tramite  valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.