Art. 3 
 
                            Sedi di esame 
 
    1.  Sono  sedi  di  esame  gli  Istituti  tecnici   del   settore
«Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare  e  agroindustria».
Nella tabella A allegata alla presente ordinanza  sono  indicati  gli
istituti  comunicati  dagli  uffici  scolastici  regionali   per   lo
svolgimento delle prove. 
    Con successivo, apposito provvedimento verra' reso noto in  quali
degli Istituti di cui alla predetta  tabella  A  si  insedieranno  le
commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede  regionale  o
interregionale. 
    2. Qualora in qualche Istituto scolastico  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni  per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o   piu'
commissioni operanti nella medesima sede. 
    3.   Qualora   gli   istituti   scolatici   dovessero   risultare
inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della
rete scolastica ovvero qualora  il  numero  delle  domande  pervenute
ecceda  le  capacita'   recettive   dell'Istituto,   possono   essere
costituite  commissioni  ubicate,  ove   necessario,   anche   presso
istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati  nella
suddetta tabella A. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
dei collegi presso i quali, secondo quanto  disposto  dal  successivo
art. 4, sono presentate le domande.