Art. 7 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,  i  collegi  provinciali  o  territoriali,   verificata   la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte  e  compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza,  comunicano  entro  e  non
oltre i successivi  quaranta  giorni  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  esclusivamente   tramite   posta
elettronica certificata all'indirizzo DGOSV@postacert.istruzione.it -
nonche' al Collegio nazionale: 
      il numero dei candidati in  possesso  dei  requisiti,  al  fine
della determinazione del numero delle  commissioni  da  nominare.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia
pervenuta alcuna domanda; 
      un unico elenco  nominativo  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli  esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione  alle  commissioni.  I
collegi predispongono  i  detti  elenchi  previo  puntuale  controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese  dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
        il cognome e il nome; 
        il luogo e la data di nascita; 
        il titolo di studio; 
        il requisito di ammissione posseduto, di  cui  al  precedente
art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  successiva  al
giorno antecedente la prima prova d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di  cui
all'art. 7, comma 1 della presente Ordinanza, per gli adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro e non oltre il 12 novembre 2018,  i  collegi  provvedono
alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai
quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella
ove il candidato  ha  presentato  la  domanda  di  partecipazione,  i
collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai  dirigenti
scolastici degli istituti  nei  quali,  con  apposito  provvedimento,
siano state assegnate le commissioni, trattenendo ai propri atti  una
fotocopia della domanda  di  partecipazione  agli  esami  di  ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco  di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. 
    Detto elenco e' integrato con apposita nota  recante  indicazione
di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero.