Art. 10 Ammissione ai corsi e documenti di rito 1) I candidati che saranno dichiarati vincitori e avranno ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, sotto pena di decadenza, far pervenire all'Opificio delle Pietre Dure conferma scritta di accettazione dell'ammissione al corso quinquennale accompagnata dai seguenti documenti: a) una fototessera nel formato 4×5 cm; b) copia del documento di identita' indicante il cognome e il nome, il luogo e data di nascita; c) copia conforme all'originale del titolo di studio; I concorrenti con cittadinanza extracomunitaria, dovranno allegare alla lettera di accettazione, oltre la documentazione summenzionata, anche i seguenti documenti: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del permesso di soggiorno; b) certificato di nascita; c) certificato di cittadinanza; d) documento che comprovi la buona condotta secondo le disposizioni dei rispettivi Stati. I documenti di cui alle lettere b), c) e d), conformemente alla circolare congiunta Ministero interni - Pubblica amministrazione, n. 3 del 2012, devono essere prodotti dai Paesi di provenienza, legalizzati e tradotti all'estero nei termini di legge. I documenti di cui alle lettere c) e d) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di comunicazione dell'ammissione. Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, e' condizione indispensabile affinche' i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati dell'Unione europea possano essere ammessi a frequentare il corso. 2) I vincitori del concorso non potranno essere iscritti a corsi universitari o altri corsi di alta formazione.