IL DIRETTORE GENERALE 
               per gli affari generali e del personale 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Norme   generali    e
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove «Norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi di vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle   pubbliche   amministrazioni   e
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare n. 6 del 24 luglio 1999 della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento  della   funzione   pubblica,
concernente l'applicazione dell'art.  20  della  legge  n.  104/92  -
«Prove d'esame  nei  concorsi  pubblici  e  per  l'abilitazione  alle
professioni»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  28  novembre  2000  contenente   la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche; 
    Ritenuto di dover precisare che si intende: 
      per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata  non
inferiore  a  quattro  anni,  conseguito  secondo   gli   ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509; 
      per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale; 
      per laurea specialistica (LS) il titolo accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3
comma 1, lettera B), del decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.
270; 
    Visto il decreto 5  maggio  2004  del  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca  con  il  quale  e'  stata  disposta
l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL)  secondo  il  preesistente
ordinamento alle nuove classi delle  lauree  specialistiche  (LS)  ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 
    Visto  il  decreto  22  ottobre  2004  n.   270   del   Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca contenente modifiche
al regolamento di cui al decreto 3 novembre 1999 n. 509; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per  disciplinare
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professione, a norma dell'art. 3, comma 1, della  legge  14  novembre
2000, n. 331, con particolare riferimento agli articoli 18 e 26; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni ed integrazioni, «Codice in materia  di  protezione  di
dati personali»; 
    Visto il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198  e  successive
modificazioni ed integrazioni, «Codice delle  pari  opportunita'  tra
uomo e donna»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
    Visto l'art. 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  27
luglio  2011,  n.  171,  recante  la   definizione   dell'inidoneita'
psicofisica al pubblico impiego, ai  sensi  dell'art.  55-octies  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e  successive
modificazioni ed integrazioni, in  materia  di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche amministrazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio  2016,  n.  97,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visti i Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del  comparto
Ministeri; 
    Visto  il  vigente  Contratto  integrativo  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare  l'art.
1, commi: 
      565 con  il  quale  «Al  fine  di  svolgere  le  necessarie  ed
indifferibili  attivita'  in  materia  di  sicurezza   stradale,   di
valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti,  di  controlli  sui
veicoli e sulle attivita' di autotrasporto,  e  di  fornire  adeguati
livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, e'  autorizzata,  in
deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato  di
200 unita' di personale da inquadrare nel livello iniziale  dell'area
III, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i  trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed  il  personale  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni sono attuate  per
80 unita' nel 2018, per 60 unita' nel 2019 e per 60 unita' nel 2020; 
      566 con il quale «In relazione alle assunzioni di cui al  comma
565 la dotazione  organica  relativa  al  personale  delle  aree  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'   rimodulata,
garantendo  la  neutralita'  finanziaria  della  rimodulazione,   con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»; 
      567 «In attuazione dei commi  565  e  566  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad  avviare  appositi
concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'art. 4,  comma
3,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e all'art. 4, comma 3-quinquies,  del  citato  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101. Resta  ferma  la  facolta'  di  avvalersi  della
previsione di cui all'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350»; 
    Considerato che, per le indifferibili esigenze degli  uffici  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il  personale,  si  e'  reso,  finora,  necessario   procedere   allo
scorrimento delle graduatorie RIPAM Abruzzo; 
    Ritenuto, peraltro, che, per le  esigenze  indicate  al  predetto
comma  565  ed  in  particolare  per  svolgere   le   necessarie   ed
indifferibili  attivita'  in  materia  di  sicurezza   stradale,   di
valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti,  di  controlli  sui
veicoli, si  ritiene  necessaria  l'indizione  di  apposito  concorso
specialistico; 
    Esperiti gli adempimenti previsti dall'art.  34-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, da svolgersi in Roma,
per l'assunzione di 148 unita' di personale  da  inquadrare  a  tempo
pieno ed indeterminato nell'area funzionale III  -  fascia  economica
iniziale  F1  -  profilo   professionale   «Ingegnere-Architetto»   -
nell'organico del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  -
per le esigenze del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti da assegnare presso le seguenti sedi: 
      Milano e sezioni di Alessandria, Varese, Lodi e Asti: posti 11; 
      Bergamo e sezioni di Lecco, Como e Sondrio: posti 6; 
      Torino e sezioni di Novara, Biella, Verbania e Vercelli:  posti
9; 
      Brescia e sezioni di Cremona, Mantova e Pavia: posti 5; 
      Genova e sezioni di Cuneo, Imperia, La Spezia e  Savona:  posti
4; 
      Venezia e sezioni di Treviso e Belluno: posti 5; 
      Verona e sezioni di Vicenza, Rovigo e Padova: posti 7; 
      Bologna e sezioni di Ferrara,  Ravenna,  Rimini,  Forli-Cesena:
posti 7; 
      Parma e sezioni di Piacenza, Reggio Emilia e Modena: posti 6; 
      Ancona e sezioni di  Ascoli  Piceno,  Macerata,  Pesaro-Urbino:
posti 5; 
      Roma e sezioni di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo: posti 14; 
      L'Aquila e sezioni di Pescara, Teramo e Chieti: posti 4; 
      Firenze e sezioni di Grosseto, Pistoia, Prato e Siena: posti 5; 
      Lucca e sezioni di Pisa, Livorno e Massa Carrara: posti 5; 
      Perugia e sezioni di Terni e Arezzo: posti 4; 
      Cagliari e sezioni di Sassari, Oristano e Nuoro: posti 8; 
      Napoli e sezioni di Benevento, Caserta, Campobasso  e  Isernia:
posti 20; 
      Palermo: posti 1; 
      Catania: posti 1; 
      Salerno e sezioni di Avellino e Potenza: posti 4; 
      Bari e sezioni di Foggia e Matera: posti 9; 
      Lecce e sezioni di Taranto e Brindisi: posti 4; 
      Reggio Calabria e sezioni di Cosenza, Catanzaro, Crotone,  Vibo
Valentia: posti 4. 
    E' prevista ai sensi dell'art.  24  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009 n. 150, la riserva del cinque per cento dei posti  messi
a concorso a favore del personale interno, appartenente  all'organico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in  possesso  dei
requisiti previsti per l'accesso dall'esterno. 
    Sono previste, ove applicabili,  le  riserve  di  posti  indicate
dalla legge 12  marzo  1999,  n.  68,  quelle  indicate  dal  decreto
legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni in
favore dei militari di truppa delle  forze  armate,  congedati  senza
demerito, di cui all'art. 1014, comma 3, del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 nonche' in favore degli ufficiali di complemento in
ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati  senza
demerito  di  cui  all'art.  678,  comma  9,  del  medesimo   decreto
legislativo, ove in possesso dei requisiti di ammissione al  concorso
di cui all'art. 2 del presente bando. 
    Le riserve di posti  non  possono  superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia
necessaria  una  riduzione  dei  posti,  essa  si  attua  in   misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 
    I posti riservati, che non dovessero essere coperti per  mancanza
di aventi  titolo,  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. 
    Coloro che intenderanno  avvalersi  delle  riserve  indicate  nel
presente articolo, oppure che  risulteranno  essere  in  possesso  di
titoli di precedenza e/o preferenza previsti dalla normativa  vigente
dovranno farne espressa  dichiarazione,  pena  la  mancata  presa  in
considerazione del relativo titolo, nella domanda  di  partecipazione
al concorso. 
    Si terra', altresi', conto delle preferenze a parita'  di  merito
previste dall'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
487/94 citato nelle premesse,  graduate  secondo  l'ordine  stabilito
dalla norma citata. In caso di ulteriore parita' sara'  preferito  il
candidato piu' giovane di eta'.