Art. 11 Presentazione di titoli di riserva, precedenza e/o preferenza. I candidati che abbiano superato la prova orale e intendano far valere i titoli di preferenza gia' indicati nella domanda, dovranno presentare o far pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre il 15° giorno successivo al superamento della prova orale, idonea documentazione comprovante il possesso dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, da cui risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. Entro il medesimo termine i candidati che hanno diritto alla riserva dei posti devono produrre opportuna autocertificazione da cui risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano superato le prove, hanno titolo all'applicazione dei benefici dell'eventuale riserva dei posti, nei limiti delle complessive quote d'obbligo, purche', ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 68/99, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la Provincia - Servizio del collocamento obbligatorio - e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia all'atto dell'immissione in servizio. Non si terra' conto dei titoli di preferenza e di riserva non dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. Il ritardo nella presentazione dei documenti o delle relative autocertificazioni, ove consentite, o la presentazione di documenti irregolarmente compilati o diversi da quelli prescritti comporteranno, senza necessita' di avviso, la decadenza dai relativi benefici.