Art. 11 
 
   Presentazione di titoli di riserva, precedenza e/o preferenza. 
 
    I candidati che abbiano superato la prova orale e  intendano  far
valere i titoli di preferenza gia' indicati nella  domanda,  dovranno
presentare o far pervenire al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, entro e non oltre il 15° giorno successivo al  superamento
della prova orale, idonea documentazione comprovante il possesso  dei
titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 487/94, da cui risulti, altresi', il possesso del  requisito  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di  ammissione  al  concorso,  ovvero  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 445/2000 e s.m.i. 
    Entro il medesimo termine i  candidati  che  hanno  diritto  alla
riserva dei posti devono produrre opportuna autocertificazione da cui
risulti, altresi', il possesso del requisito alla  data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso. 
    I candidati appartenenti alle categorie previste dalla  legge  12
marzo 1999, n. 68,  che  abbiano  superato  le  prove,  hanno  titolo
all'applicazione dei benefici dell'eventuale riserva dei  posti,  nei
limiti delle complessive quote d'obbligo, purche', ai sensi dell'art.
8 della predetta legge n. 68/99, risultino  iscritti  negli  appositi
elenchi istituiti presso la Provincia  -  Servizio  del  collocamento
obbligatorio - e risultino,  pertanto,  disoccupati  sia  al  momento
della scadenza del termine utile per la presentazione  delle  domande
di ammissione al concorso, sia all'atto dell'immissione in servizio. 
    Non si terra' conto dei titoli di preferenza  e  di  riserva  non
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. Il  ritardo
nella    presentazione    dei    documenti    o    delle     relative
autocertificazioni, ove consentite, o la presentazione  di  documenti
irregolarmente   compilati   o   diversi   da    quelli    prescritti
comporteranno, senza necessita' di avviso, la decadenza dai  relativi
benefici.