Art. 2 Requisiti di ammissione Al concorso saranno ammessi, a domanda, i candidati in possesso - alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della relativa domanda di partecipazione al concorso, del seguente corso di Laurea quinquennale: Laurea magistrale in Ingegneria conseguente a laurea di 1° livello in ingegneria meccanica ovvero diploma di laurea in ingegneria meccanica. I titoli accademici rilasciati dalle universita' straniere saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alla laurea suddetta, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di ammissione al concorso devono essere presentati, a pena di esclusione, copia dell'istanza di equiparazione del titolo di studio rivolta alle amministrazioni competenti. Tali equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda. La domanda di partecipazione al concorso dovra' contenere le seguenti dichiarazioni: abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ed iscrizione all'albo professionale degli ingegneri; cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione europea; godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza; idoneita' fisica all'impiego da intendersi, per i soggetti con disabilita', come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di Funzionario Ingegnere/architetto impegnato in attivita' riguardanti la sicurezza stradale, la valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti e i controlli sui veicoli. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Non potranno essere ammessi al concorso coloro che: siano esclusi dall'elettorato politico attivo; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; siano interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza; abbiano riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del codice penale; siano incompatibili, ai sensi della normativa vigente, con lo status di dipendente pubblico. L'ammissione alle prove concorsuali avverra' con la piu' ampia riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. In ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, potra' essere disposta l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti prescritti dal presente articolo dovranno essere posseduti dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.