Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    Al concorso saranno ammessi, a domanda, i candidati in possesso -
alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
relativa domanda di partecipazione al concorso, del seguente corso di
Laurea quinquennale: 
      Laurea magistrale in Ingegneria  conseguente  a  laurea  di  1°
livello  in  ingegneria  meccanica  ovvero  diploma  di   laurea   in
ingegneria meccanica. 
    I  titoli  accademici  rilasciati  dalle  universita'   straniere
saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alla laurea
suddetta, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. A  tal  fine,  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso devono  essere  presentati,  a  pena  di  esclusione,  copia
dell'istanza di equiparazione  del  titolo  di  studio  rivolta  alle
amministrazioni competenti. Tali equiparazioni devono sussistere alla
data di scadenza per la presentazione della domanda. 
    La domanda di partecipazione  al  concorso  dovra'  contenere  le
seguenti dichiarazioni: 
      abilitazione all'esercizio della professione  di  ingegnere  ed
iscrizione all'albo professionale degli ingegneri; 
      cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
      godimento  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati   di
appartenenza; 
      idoneita' fisica all'impiego da intendersi, per i soggetti  con
disabilita',  come  idoneita'  allo  svolgimento  delle  mansioni  di
Funzionario Ingegnere/architetto impegnato in  attivita'  riguardanti
la sicurezza stradale,  la  valutazione  dei  requisiti  tecnici  dei
conducenti e i controlli sui veicoli. 
    L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso. 
    Non potranno essere ammessi al concorso coloro che: 
      siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; 
      siano stati dichiarati decaduti  o  licenziati  da  un  impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
      siano interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza; 
      abbiano  riportato  la  pena  accessoria  dell'estinzione   del
rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art.  32-quinquies  del
codice penale; 
      siano incompatibili, ai sensi della normativa vigente,  con  lo
status di dipendente pubblico. 
    L'ammissione alle prove concorsuali avverra' con  la  piu'  ampia
riserva  di  successivo  accertamento  del  possesso  dei   requisiti
prescritti. 
    In ogni momento  della  procedura,  con  provvedimento  motivato,
potra' essere disposta l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti. 
    I requisiti prescritti  dal  presente  articolo  dovranno  essere
posseduti  dalla  data  di  scadenza  del  termine   utile   per   la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.