Art. 7 Prove d'esame Gli esami, vertenti sulle materie previste dal successivo art. 8, consistono in due prove scritte, una a contenuto tecnico - professionale e una a contenuto teorico-pratico, ed un colloquio. L'ordine di svolgimento delle prove scritte sara' stabilito dalla commissione esaminatrice. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il colloquio vertera' su tutti gli argomenti del programma e si intende superato con una votazione di almeno 21/30. Il colloquio comprendera', fra l'altro, la valutazione della conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego (anche attraverso una verifica pratica), nonche' l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera (anche attraverso una verifica pratica, parlata e scritta) scelta dal candidato tra quelle di seguito indicate: a) inglese b) francese e precedentemente indicata nella domanda di ammissione. Tale conoscenza sara' valutata da parte della commissione esaminatrice ai fini della votazione da attribuire al colloquio.