Art. 12 Nomina a magistrato ordinario I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari nei limiti dei posti messi a concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti dalla normativa vigente. I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da parte dell'organo di controllo. I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo dopo la scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.