Art. 3 Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi. Per effettuare la registrazione, occorre inserire codice fiscale posta elettronica nominativa codice di sicurezza (Password) La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso; dopo aver completato l'inserimento e la registrazione dei dati, il sistema informatico notifichera' l'avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file in formato pdf «domanda di partecipazione». Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia di un documento di identita' ed all'attestato di cui all'art. 2, lettera b, scansionarla in formato pdf. Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la seguente modalita': il candidato deve effettuare l'upload, sul sito, della domanda scansionata; il sistema notifichera' la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio di una mail all'indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta e' presente anche il file in formato pdf «codice identificativo». Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonche' esibito per la partecipazione alle prove scritte. La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda e' irricevibile. L'elenco delle domande irricevibili sara' pubblicato sul sito del Ministero. In caso di piu' invii, l'Ufficio prendera' in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda. Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico della domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse da quelle suindicate. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 1) il proprio cognome e nome; 2) la data e il luogo di nascita; 3) il codice fiscale; 4) di essere cittadini italiani; 5) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Ufficio Concorsi si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo al candidato del requisito di cui trattasi; 6) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio «diploma di laurea»; tale attestato dovra' essere scansionato ed inviato unitamente alla domanda di partecipazione, ai sensi del presente articolo, per come specificato sopra; 7) di avere l'esercizio dei diritti civili; 8) di essere di condotta incensurabile; 9) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 10) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 11) di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari; 12) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 13) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 14) di essere fisicamente idonei ad esercitare l'impiego cui aspirano; 15) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica in relazione all'handicap; 16) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 17) i numeri telefonici di reperibilita'; ogni cambiamento deve essere comunicato all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 18) il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 19) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento; 20) l'eventuale precedente prima laurea, l'Universita' dove e' stata conseguita e la data del conseguimento; 21) la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera h), n. 1-11; 22) la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e spagnolo; 23) l'avvenuto versamento del diritto di segreteria, indicando gli estremi del pagamento, come specificato nel precedente art. 2; 24) ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i candidati, devono, altresi', dichiarare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le prove di esame. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.