Art. 3
Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito
indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami,
assunzioni, per registrarsi.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire
codice fiscale
posta elettronica nominativa
codice di sicurezza (Password)
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza
dello stesso; dopo aver completato l'inserimento e la registrazione
dei dati, il sistema informatico notifichera' l'avvenuta ricezione,
fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file
in formato pdf «domanda di partecipazione».
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in
calce e, unitamente a fotocopia di un documento di identita' ed
all'attestato di cui all'art. 2, lettera b, scansionarla in formato
pdf.
Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la
seguente modalita': il candidato deve effettuare l'upload, sul sito,
della domanda scansionata; il sistema notifichera' la ricevuta di
presa in carico della domanda, con invio di una mail all'indirizzo
indicato dal candidato. Nella ricevuta e' presente anche il file in
formato pdf «codice identificativo». Il codice identificativo,
comprensivo del codice a barre, deve essere salvato, stampato e
conservato a cura del candidato, nonche' esibito per la
partecipazione alle prove scritte.
La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata
deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In
assenza di invio, la domanda e' irricevibile. L'elenco delle domande
irricevibili sara' pubblicato sul sito del Ministero.
In caso di piu' invii, l'Ufficio prendera' in considerazione la
domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera'
piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda.
Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico della
domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte
integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse
da quelle suindicate.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il codice fiscale;
4) di essere cittadini italiani;
5) di essere in possesso del certificato di appartenenza o
aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di
Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Ufficio
Concorsi si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il
possesso in capo al candidato del requisito di cui trattasi;
6) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza - o
titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli
articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto
legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio
«diploma di laurea»; tale attestato dovra' essere scansionato ed
inviato unitamente alla domanda di partecipazione, ai sensi del
presente articolo, per come specificato sopra;
7) di avere l'esercizio dei diritti civili;
8) di essere di condotta incensurabile;
9) di non avere riportato condanne penali e di non avere in
corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione;
10) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
11) di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari;
12) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e'
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile;
13) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio
di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
14) di essere fisicamente idonei ad esercitare l'impiego cui
aspirano;
15) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell'apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica in
relazione all'handicap;
16) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
C.A.P.); ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato
all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15;
17) i numeri telefonici di reperibilita'; ogni cambiamento deve
essere comunicato all'Ufficio con una delle modalita' di cui al
successivo art. 15;
18) il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In
assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al
luogo di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato
all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15;
19) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
20) l'eventuale precedente prima laurea, l'Universita' dove e'
stata conseguita e la data del conseguimento;
21) la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera h),
n. 1-11;
22) la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e
spagnolo;
23) l'avvenuto versamento del diritto di segreteria, indicando
gli estremi del pagamento, come specificato nel precedente art. 2;
24) ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i candidati, devono, altresi',
dichiarare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono
sostenere le prove di esame.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a
causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o
tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.