Art. 4 Cause di esclusione dal concorso Non sono ammessi al concorso: a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto; b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate nei termini e/o con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto; c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneita' l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile; d) coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano inesistenti. L'esclusione del candidato per mancata sottoscrizione della domanda potra' avvenire in ogni momento della procedura concorsuale. Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso. L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.