Art. 6 Commissione esaminatrice La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, ed e' composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura di intesa con la Provincia di Bolzano. Per ciascun gruppo linguistico sono nominati membri della commissione due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed un docente universitario. Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura. Con decreto del Ministro della giustizia, terminata la valutazione degli elaborati scritti e previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale, ai sensi dell'art. 1, n. 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente. Le attivita' di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, in servizio presso il Ministero della giustizia e sono coordinate dal titolare dell'Ufficio competente per il concorso.