Art. 8 Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.