Art. 9 Termini per la produzione dei titoli di preferenza I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando. I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identita', devono pervenire, a pena di decadenza, all'Ufficio Concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il candidato puo' scegliere, per la trasmissione o il deposito dei documenti, una delle modalita' indicate nel successivo art. 15, fermo restando il rispetto del termine di decadenza suindicato.