riga> 
                   IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
 
    Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22; 
    Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del CNF sui  corsi
per l'iscrizione all'Albo speciale ed in  particolare  l'art.  2  che
istituisce la Scuola superiore dell'avvocatura per cassazionisti  che
opera mediante un Consiglio di sezione; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e l'art. 15 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
contenente adempimenti in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni
sostitutive; 
    Ritenuta l'opportunita' di  avvalersi  per  il  supporto  tecnico
informatico connesso alle procedure di selezione del Cineca Consorzio
interuniversitario; 
 
                               Indice 
 
una procedura  selettiva,  per  l'ammissione  al  corso  propedeutico
  all'iscrizione nell'Albo speciale per il  patrocinio  dinanzi  alle
  giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge
  n. 247, del 31 dicembre 2012. 
 
                               Art. 1 
riga> 
                       Requisiti di ammissione 
riga> 
    Sono ammessi a partecipare al corso  gli  iscritti  all'Albo  che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla  legge  e  precisati  dal
successivo comma 2 e abbiano superato la  prova  di  accesso  di  cui
all'art. 4 del presente bando. 
    Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi: 
      a) l'iscrizione all'Albo da almeno otto anni; 
      b)  non  aver  riportato,  negli  ultimi  tre  anni,   sanzioni
disciplinari definitive interdittive; 
      c) non essere  soggetto,  al  momento  di  presentazione  della
domanda, a sospensione cautelare e non essere  sospeso  dall'Albo  ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; 
      d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo; 
      e) di godere dei diritti civili e politici. 
    Ai fini dell'accesso  al  corso,  sono  criteri  di  effettivita'
nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del  comma
precedente: 
      1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni,  almeno  dieci
giudizi dinanzi ad una Corte di appello civile; 
      2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni,  almeno  venti
giudizi dinanzi ad una Corte di appello penale; 
      3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni,  almeno  venti
giudizi  dinanzi  alle   giurisdizioni   amministrative,   tributarie
regionali e contabili. 
    I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione alla prova di accesso. 
    La documentazione comprovante il possesso dei  requisiti  di  cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) puo' essere  prodotta,  al  momento
della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni;  il
CNF si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli circa  la
veridicita'  del  contenuto  delle   stesse;   in   caso   di   falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli  articoli
483, 485, e 486 del codice penale. 
    I candidati sono  ammessi  alla  prova  di  accesso  con  riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti. 
    Il CNF puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dalla procedura  selettiva  per  difetto  dei  requisiti
prescritti dal bando.