Art. 12 
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                    Verifica finale di idoneita' 
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    La verifica finale di idoneita'  ha  luogo  in  Roma,  a  cadenza
annuale, con data individuata dal Consiglio di sezione. 
    Requisito obbligatorio per l'ammissione alla verifica  finale  e'
la compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni. 
    Con  proprio  provvedimento  il  CNF  nomina,  su  proposta   del
Consiglio di  sezione  della  Scuola  superiore  dell'avvocatura,  la
Commissione per la verifica finale  di  idoneita',  che  deve  essere
composta da  quindici  componenti  effettivi  e  quindici  supplenti,
scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all'Albo speciale per il
patrocinio   dinanzi   alle   giurisdizioni   superiori,   professori
universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla
Corte di cassazione o al Consiglio di  Stato.  La  Commissione  opera
attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna. 
    La verifica si articola in una prova scritta,  consistente  nella
scelta tra la redazione di  un  ricorso  per  cassazione  in  materia
penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato. 
    La   Commissione   potra'   specificare   e   dettagliare,    con
deliberazione da adottare prima della prova  scritta,  i  criteri  di
valutazione  indicati  nell'art.  9  del  regolamento  e  nel   comma
successivo del presente articolo. 
    Nella valutazione degli esiti della prova, la  Commissione  tiene
conto della maturita' del candidato, dell'apprendimento delle materie
oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche
di redazione degli atti  di  patrocinio  dinanzi  alle  giurisdizioni
superiori. 
    Il giudizio formulato dalla Commissione, previa motivazione sulla
base  dei  criteri  individuati  dal  regolamento  e  dal   bando   e
specificati  dalla  medesima  Commissione,  sara'  di   idoneita'/non
idoneita'. 
    La durata della prova scritta, comunque non inferiore a 5  ore  e
non superiore a 7, sara' determinata dalla Commissione.