Art. 3 
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                             Commissione 
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    La Commissione competente a predisporre e valutare  le  prove  di
accesso e' composta da almeno 5 membri, scelti tra  membri  del  CNF,
avvocati iscritti all'Albo speciale per il  patrocinio  dinanzi  alle
giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in  materie
giuridiche, anche a  riposo,  e  magistrati  addetti  alla  Corte  di
cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo. 
    La Commissione e' nominata con successivo provvedimento del CNF o
del Presidente, se a tanto delegato.