Art. 12 Applicazione del C.C.N.L. Il vincitore sara' assunto in prova in qualita' di collaboratore ed esperto linguistico di Ateneo di madre lingua araba di cui al C.C.N.L. 2016/2019 Comparto istruzione e ricerca - Sezione Universita' e Aziende ospedaliero-universitarie vigente. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'. All'atto dell'assunzione al collaboratore esperto linguistico sara' attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal C.C.N.L. 2016/2019 Comparto istruzione e ricerca - Sezione Universita' e Aziende ospedaliero-universitarie vigente e dai contatti collettivi integrativi di Ateneo vigenti e sara' iscritto all'ente previdenziale INPS (ex gestione dipendenti INPDAP).