Art. 12 
 
                      Applicazione del C.C.N.L. 
 
    Il vincitore sara' assunto in prova in qualita' di  collaboratore
ed esperto linguistico di Ateneo di madre  lingua  araba  di  cui  al
C.C.N.L.  2016/2019   Comparto   istruzione   e   ricerca -   Sezione
Universita' e Aziende ospedaliero-universitarie vigente.  Il  periodo
di prova ha la durata di tre mesi  e  non  puo'  essere  rinnovato  o
prorogato alla scadenza. 
    Decorsa la meta' del periodo di prova di  cui  al  comma  1,  nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal  rapporto  in
qualsiasi momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'
sostitutiva del preavviso. 
    Il  recesso  opera   dal   momento   della   comunicazione   alla
controparte. 
    Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
risolto da una delle parti, il dipendente si  intende  confermato  in
servizio  e  gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'   dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita'. 
    All'atto dell'assunzione  al  collaboratore  esperto  linguistico
sara' attribuito il trattamento economico fondamentale ed  accessorio
previsto dal  C.C.N.L.  2016/2019  Comparto  istruzione  e  ricerca -
Sezione Universita' e Aziende ospedaliero-universitarie vigente e dai
contatti collettivi integrativi di Ateneo vigenti  e  sara'  iscritto
all'ente previdenziale INPS (ex gestione dipendenti INPDAP).