Art. 15 
 
                         Disposizioni finali 
 
    L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il  presente
bando di concorso, di sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali
ovvero di sospendere o di non procedere all'assunzione del vincitore,
in ragione di esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili
ovvero  connesse  a  modifiche  o  soppressione  delle  articolazioni
interne alla struttura  organizzativa,  nonche'  in  applicazione  di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscano, in
tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le Universita'. 
    Per quanto non previsto dal presente decreto valgono,  sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957 n. 3, nel regolamento di esecuzione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957  n.  686,  nonche'  nel
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni ed integrazioni, e le disposizioni  previste
dal C.C.N.L. del  comparto  Universita'  e  dal  regolamento  per  il
reclutamento, la progressione,  la  formazione  e  la  mobilita'  del
Personale tecnico  amministrativo  e  bibliotecario  dell'Universita'
degli studi Roma Tre e le altre norme vigenti in materia.  
      Roma, 14 giugno 2018 
 
                                    Il direttore generale: Basilicata