Art. 9 Formazione e approvazione della graduatoria di merito. Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito. La graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente della votazione, costituita dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova orale. Verra' dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dal precedente articolo. La graduatoria del vincitore sara' successivamente affissa all'Albo Pretorio di Ateneo. Di tale affissione sara' data comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dalla cui data decorrono i termini per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della sopraccitata affissione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.