Art. 9 
 
       Formazione e approvazione della graduatoria di merito. 
 
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  forma   la
graduatoria generale di merito. La graduatoria verra' formata secondo
l'ordine decrescente della votazione, costituita  dalla  somma  della
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del  voto  conseguito
nella prova orale. 
    Verra'  dichiarato  vincitore,  nel  limite  del  posto  messo  a
concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale
di merito, con l'osservanza, a parita'  di  punti,  delle  preferenze
previste dal precedente articolo. 
    La  graduatoria  del  vincitore  sara'  successivamente   affissa
all'Albo  Pretorio  di  Ateneo.  Di  tale   affissione   sara'   data
comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  dalla
cui data decorrono i termini per eventuali impugnative. 
    La graduatoria di  merito  rimane  efficace  per  un  termine  di
trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
della sopraccitata affissione per eventuali coperture di posti per  i
quali il concorso e' stato bandito e  che  successivamente  ed  entro
tale data dovessero rendersi disponibili. 
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.