Art. 10 Prova orale 1. La prova d'esame orale verte sulle materie di cui all'allegato 5 che hanno formato oggetto delle prove d'esame scritte, nonche' sulle seguenti materie: a) elementi di diritto pubblico; b) elementi di diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; c) geografia politica ed economica; d) lingua inglese; e) altra lingua straniera obbligatoria a scelta tra francese, spagnola, tedesca, araba, russa, cinese e portoghese (conversazione su argomenti di attualita' internazionale). 2. Nel corso della prova d'esame orale ha inoltre luogo una prova di informatica secondo l'allegato 5. 3. Per superare la prova d'esame orale e' necessario conseguire un punteggio di almeno settanta centesimi (70/100). 4. Prima dell'avvio della prova orale la commissione esaminatrice, sulla base della documentazione presentata dai candidati entro la data di svolgimento delle prove scritte, validera' ed autorizzera' la pubblicazione dei punteggi dei titoli di cui all'art. 7, dei soli candidati idonei. 5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati nella giornata, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno nella prova orale. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.