Art. 15 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato  ad
assumere servizio in via provvisoria sotto  riserva  di  accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio  ai
sensi dell'art. 17 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487,  nell'area  terza,  fascia   retributiva   1,
funzionario amministrativo, contabile e consolare del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
    2.  Ai  fini  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti
prescritti, il vincitore presenta al Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale, al momento dell'assunzione in  via
provvisoria,  una  dichiarazione,  sottoscritta  sotto   la   propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
gli stati, fatti e  qualita'  personali,  suscettibili  di  modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al  concorso,  non  hanno
subito variazioni. A norma dell'art.  71  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Amministrazione procede  a
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni  rese.  Il  vincitore
presenta,  inoltre,  una  dichiarazione  circa   l'insussistenza   di
situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art.  53  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modifiche   e
integrazioni. 
    3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica  i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 
    4. Il  vincitore  che,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.  In  caso
di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione
di decadenza dei  medesimi,  subentreranno  i  candidati  idonei  non
vincitori in ordine di graduatoria.