Art. 15 Costituzione del rapporto di lavoro 1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'area terza, fascia retributiva 1, funzionario amministrativo, contabile e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il vincitore presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al momento dell'assunzione in via provvisoria, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. Il vincitore presenta, inoltre, una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni. 3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.