Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore agli anni diciotto; c) laurea (L) o laurea magistrale (LM) nell'area umanistico-sociale o scientifico-tecnologica conseguite ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (allegato 1); laurea (L) o laurea specialistica (LS) conseguite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ad esse equiparate sulla base degli allegati 2 e 3; diploma di laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, equiparato sulla base di quanto stabilito all'allegato 3; titoli stranieri equiparati o equipollenti. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza e' cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it - La procedura di equivalenza puo' essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva ove superata e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di funzionario amministrativo, contabile e consolare, sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge o dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3 comma 1 del presente bando, nonche' al momento dell'assunzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 15.