Art. 10 Prova orale 1. La prova d'esame orale verte sulle seguenti discipline: a) patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, scientifico, artistico, musicale e dello spettacolo; b) lingua inglese: conversazione e traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua straniera in italiano; c) lingua a scelta tra francese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese (la stessa nella quale si e' sostenuta la prova scritta oppure una a scelta tra queste se si e' svolta la prova scritta in lingua inglese): conversazione e traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua straniera in italiano; d) elementi di diritto amministrativo; e) elementi di contabilita' dello Stato; f) elementi di economia e gestione delle imprese culturali. 2. Nel corso della prova d'esame orale ha inoltre luogo una prova di informatica. 3. Per superare la prova d'esame orale e' necessario conseguire una votazione di almeno settanta centesimi (70/100). 4. Prima dell'avvio della prova orale la commissione esaminatrice, sulla base della documentazione presentata dai candidati entro la data di svolgimento delle prove scritte, validera' ed autorizzera' la pubblicazione dei punteggi dei titoli di cui all'art. 7, dei soli candidati idonei. 5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati nella giornata, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno nella prova orale. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.