Art. 11 Prove facoltative di lingua straniera 1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle prove concorsuali di sostenere prove facoltative orali in una o piu' delle seguenti lingue: araba, cinese, francese, giapponese, hindi, persiana, portoghese, spagnola, tedesca, russa, a eccezione delle lingue prescelte per i colloqui di cui al precedente art. 10, comma 1, lettere b) e c). 2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi. 3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che il candidato sia risultato idoneo secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 3.