Art. 12 Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito 1. La votazione complessiva delle prove d'esame e' determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 9, e della votazione ottenuta nella prova orale, di cui al precedente art. 10. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove facoltative di lingua di cui al precedente art. 11. 2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione, come gia' specificato all'art. 6, comma 5, non ha valore ai fini della votazione complessiva. 3. La graduatoria finale di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.