Art. 12 
 
Voto finale delle prove d'esame e  formazione  della  graduatoria  di
                               merito 
 
    1. La votazione complessiva delle prove  d'esame  e'  determinata
dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove  scritte,  di
cui al precedente art. 9, e  della  votazione  ottenuta  nella  prova
orale, di cui al precedente art. 10.  Al  voto  della  prova  d'esame
orale sono aggiunti i  centesimi  conseguiti  nelle  eventuali  prove
facoltative di lingua di cui al precedente art. 11. 
    2. Il punteggio ottenuto nel  test  di  preselezione,  come  gia'
specificato all'art.  6,  comma  5,  non  ha  valore  ai  fini  della
votazione complessiva. 
    3. La graduatoria finale di merito del concorso e' formata  dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante  dalla  votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato, a cui  si  aggiungono  i
centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.