Art. 4 Esclusione dal concorso 1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove concorsuali. 2. La Commissione interministeriale Ripam dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, anche successivamente all'espletamento delle prove, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.