Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione interministeriale Ripam nomina  la  commissione
esaminatrice  sulla  base  dei  criteri  previsti  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni.  La  commissione   esaminatrice   e'
competente per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7  e  per
l'espletamento di tutte le fasi del concorso  di  cui  ai  successivi
articoli 6, 8, 9 e 10. Essa e' composta da un  consigliere  di  Stato
oppure da un magistrato o  avvocato  dello  Stato  di  corrispondente
qualifica, o da un dirigente generale o equiparato, anche  a  riposo,
con funzioni di presidente, e da due esperti  nelle  materie  oggetto
del concorso. 
    2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati  membri
aggiunti per particolari discipline, incluse le lingue. 
    3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un
funzionario di qualifica non inferiore alla Terza area.