Art. 6 Preselezione 1. Qualora il numero delle domande di partecipazione lo renda opportuno, le prove di esame sono precedute da un test di preselezione. La prova preselettiva e' intesa a verificare la preparazione di base sulle materie del concorso e le attitudini del candidato alle funzioni proprie del profilo professionale di funzionario per la promozione culturale, nonche' ad accertare la capacita' di logicita' del ragionamento. La prova, della durata di cinquanta minuti, si articola in settanta domande a risposta multipla, di cui una sola giusta, e a correzione informatizzata sulle seguenti materie, ivi inclusi i quesiti per l'accertamento della capacita' di logicita' del ragionamento: patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo; lingua inglese; elementi di diritto amministrativo; elementi di contabilita' dello Stato; elementi di economia e gestione delle imprese culturali. 2. I quesiti della prova preselettiva, selezionati dalla banca dati dei test Ripam secondo i criteri forniti dalla commissione esaminatrice, saranno resi disponibili on-line sul sito http://ripam.formez.it, almeno venti giorni prima dello svolgimento delle prove. Per l'espletamento della preselezione la Commissione interministeriale Ripam, per il tramite di Formez PA, potra' avvalersi anche di enti o societa' specializzate in selezione del personale. 3. Per la valutazione delle domande a risposta multipla si adotteranno i seguenti punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta; -0,33 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa o per la quale siano state marcate due o piu' opzioni. 4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi trecento (300) candidati classificatisi nel test di preselezione, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati eventualmente classificatisi al trecentesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte. 5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.