Art. 7 Titoli 1. La valutazione degli eventuali titoli aggiuntivi dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alle prove concorsuali e' effettuata dopo le prove scritte di cui al successivo art. 9 e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione inviata dal candidato. 2. La commissione esaminatrice, verificando la congruenza della documentazione inviata dal candidato con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, puo' assegnare complessivamente fino a otto centesimi per i seguenti titoli: a) laurea, diploma di laurea, laurea specialistica/magistrale in una delle classi corrispondenti a quelle stabilite ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto c), qualora non si tratti del titolo di accesso presentato ai fini della partecipazione alla presente selezione: fino a due centesimi; b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR), master universitari di primo e secondo livello, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree collegate alle classi di laurea specialistica/magistrale sopra indicate: fino a due centesimi; c) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione culturale: fino a due centesimi; d) comprovata attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali (per un periodo pari all'effettivo servizio prestato, anche non continuativo, per almeno due anni. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario): fino a due centesimi. 3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame. 4. I titoli di cui al comma 2 devono essere posseduti alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3. 5. Non sono valutabili i titoli utili a determinare il possesso dei requisiti di accesso.