Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le prove d'esame scritte consistono in: 
      a) una composizione intesa ad accertare la conoscenza da  parte
del candidato  del  patrimonio  culturale  italiano,  in  particolare
dell'Ottocento  e  del  Novecento,  nei  campi  letterario,  storico,
artistico, musicale e dello spettacolo; 
      b) un tema su un argomento di attualita'  internazionale  nella
lingua straniera  prescelta  dal  candidato  tra  francese,  inglese,
spagnola, tedesca, araba, russa e  portoghese,  inteso  ad  accertare
l'ottima conoscenza da parte del candidato  della  lingua  prescelta.
Per tale prova e' consentito l'uso del dizionario bilingue. 
    2.  I  candidati  dispongono  di  cinque  ore  per  svolgere   la
composizione sul patrimonio culturale  italiano  e  di  tre  ore  per
svolgere il tema in lingua straniera. 
    3. Alla prova d'esame orale sono ammessi i  candidati  che  hanno
riportato un punteggio  di  almeno  settanta  centesimi  (70/100)  in
ciascuna delle prove scritte. 
    4. La commissione esaminatrice non procede alla valutazione delle
prove dei candidati che non abbiano svolto tutte le prove scritte. 
    5. I candidati ammessi a sostenere le prove scritte si impegnano,
entro la data di inizio delle prove stesse, a presentare al Formez PA
la documentazione e/o  le  dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
comprovanti il possesso dei titoli  di  cui  agli  articoli  2  e  7,
seguendo   le    apposite    indicazioni    pubblicate    sul    sito
http://ripam.formez.it unitamente al diario delle  prove  di  cui  al
successivo art. 13.