Art. 9 Prove scritte 1. Le prove d'esame scritte consistono in: a) una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo; b) un tema su un argomento di attualita' internazionale nella lingua straniera prescelta dal candidato tra francese, inglese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese, inteso ad accertare l'ottima conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta. Per tale prova e' consentito l'uso del dizionario bilingue. 2. I candidati dispongono di cinque ore per svolgere la composizione sul patrimonio culturale italiano e di tre ore per svolgere il tema in lingua straniera. 3. Alla prova d'esame orale sono ammessi i candidati che hanno riportato un punteggio di almeno settanta centesimi (70/100) in ciascuna delle prove scritte. 4. La commissione esaminatrice non procede alla valutazione delle prove dei candidati che non abbiano svolto tutte le prove scritte. 5. I candidati ammessi a sostenere le prove scritte si impegnano, entro la data di inizio delle prove stesse, a presentare al Formez PA la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso dei titoli di cui agli articoli 2 e 7, seguendo le apposite indicazioni pubblicate sul sito http://ripam.formez.it unitamente al diario delle prove di cui al successivo art. 13.