IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante l'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante «Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina, recante «Requisiti fisici e sensoriali per l'idoneita' ai vari Corpi, ruoli, categorie, qualificazioni, specialita' e abilitazioni del personale della Marina militare» - edizione 2014; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della Sanita' Militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; Visto il foglio n. M_D MSTAT 0047427 del 12 giugno 2018 dello Stato maggiore della Marina, contenente gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento, per il 2019, di 2.225 VFP 1 nella Marina militare; Visto il foglio n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno 2018, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2019; Vista la direttiva del Comando Scuole della Marina militare, recante «Criteri per la ripartizione dei candidati vincitori del bando di arruolamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) della Marina militare tra il personale del Corpo equipaggi militari marittimi ed il personale delle Capitanerie di porto e per l'attribuzione delle Categorie/Specialita'/Abilitazioni» - edizione 2017; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente la sua nomina a Direttore generale per il Personale militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Decreta: Art. 1 Posti disponibili 1. Per il 2019 e' indetto un bando di reclutamento nella Marina militare di 2.225 VFP 1, di cui: a) 1.225 per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), cosi' distribuiti: 1.005 per il settore d'impiego «navale»; 120 per il settore d'impiego «anfibi»; 40 per il settore d'impiego «incursori»; 20 per il settore d'impiego «palombari»; 20 per il settore d'impiego «sommergibilisti»; 20 per il settore d'impiego «Componente aeromobili»; b) 1.000 per il Corpo delle capitanerie di porto (CP), cosi' distribuiti: 994 per le varie categorie, specialita', abilitazioni; 6 per il settore d'impiego «Componente aeromobili». 2. Il reclutamento e' effettuato su due blocchi di domande e distinti incorporamenti, cosi' suddivisi: a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: 1.291 posti, di cui 785 per il CEMM e 506 per le CP, cosi' suddivisi: 1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese di marzo 2019, per i primi 575 classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui 325 posti per il CEMM - settore d'impiego «navale» e 250 per le CP; 2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi, previsto nel mese di maggio 2019, per i successivi 490 classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui 240 posti per il CEMM - settore d'impiego «navale» e 250 per le CP; inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi i primi 60 classificati nella graduatoria di merito CEMM «anfibi»; 3° incorporamento Forze speciali e Componente aeromobili, previsto nel mese di settembre 2019, per 106 concorrenti cosi' ripartiti: i primi 40 della graduatoria di merito CEMM «incursori», i primi 20 della graduatoria di merito CEMM «palombari», i primi 20 della graduatoria di merito CEMM «sommergibilisti», i primi 26 della graduatoria di merito «Componente aeromobili» (che saranno ulteriormente ripartiti in 20 CEMM e 6 CP); 4° incorporamento CEMM Anfibi, previsto nel mese di novembre 2019, per i successivi 60 classificati nella graduatoria di merito per il CEMM «anfibi». La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 29 agosto 2018 al 27 settembre 2018, per i nati dal 27 settembre 1993 al 27 settembre 2000, estremi compresi; b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: 934 posti, di cui 440 per il CEMM e 494 per le CP, cosi' suddivisi: 1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese di settembre 2019, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per i primi 444 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 200 posti per il CEMM e 244 per le CP; 2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese di novembre 2019, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi 490 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 240 posti per il CEMM e 250 per le CP. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 7 gennaio 2019 al 5 febbraio 2019, per i nati dal 5 febbraio 1994 al 5 febbraio 2001, estremi compresi. 3. Per il 1° blocco e' consentito chiedere di essere destinati a uno solo dei seguenti settori d'impiego: a) «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per CEMM o CP); b) «CEMM anfibi»; c) «CEMM incursori»; d) «CEMM palombari»; e) «CEMM sommergibilisti»; f) «Componente aeromobili» (CEMM o CP). Per il 2° blocco e' consentito chiedere di essere destinati al solo settore d'impiego «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per CEMM o CP). Non e' possibile partecipare al concorso per piu' di un settore d'impiego, neanche presentando distinte domande. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche di cui alle lettere b), c), d), e) e f): qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno assegnati a detto settore; qualora idonei quali VFP 1 della Marina militare (CEMM Navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale di cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, al settore d'impiego «CEMM navale e CP». A tal fine, in sede di compilazione della domanda di partecipazione dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione. Se in un qualsiasi settore d'impiego i posti a concorso risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della Marina, potra' procedersi alla devoluzione dei posti ad altro settore d'impiego. 4. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle seguenti categorie previste dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; assistiti dell'Opera nazionale figli degli Aviatori; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria. 5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 6. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it - area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 7. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.