Art. 21 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto delle consistenze annuali previste  per  i  volontari  nella
Marina militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a  domanda,  a  due
periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 22, comma 1
potra' essere  prolungato,  su  proposta  dell'Amministrazione  della
difesa e previa accettazione degli interessati, oltre il termine  del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo  strettamente  necessario
al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei VFP 4.