Art. 9 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie 
 
    1.  Per  l'individuazione  dei  candidati   da   convocare   agli
accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  successivo   art.   10,   la
commissione valutatrice redige le  graduatorie  di  cui  all'art.  6,
lettera b)  sommando  tra  loro  i  punteggi  dei  titoli  di  merito
riportati nell'allegato A del presente bando e secondo i  criteri  in
esso specificati. 
    2. Le graduatorie dei candidati  da  ammettere  alla  fase  degli
accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi
e nel sito internet del Ministero della difesa.