Allegato A 
 
                  VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO 
 
    1. La  commissione  valutatrice  redige  le  graduatorie  di  cui
all'art. 6 del bando, sommando  tra  loro  i  punteggi  dei  seguenti
titoli di merito: 
      a) giudizio o votazione conseguiti nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado: 
        ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
        distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
        buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
        sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 
      b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio: 
        1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
        2)  diploma  di  laurea  triennale,  non  cumulabile  con  il
punteggio di cui al precedente punto 1): punti 10; 
        3)  diploma  di  istruzione  secondaria  di   secondo   grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai  precedenti
punti 1) e 2): punti 6, con incremento di punti 0,075 per  ogni  voto
superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 9; 
        4)  diploma  di  istruzione  secondaria  di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui  ai  precedenti
punti 1), 2) e 3): punti 5; 
        5) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma  di
qualifica (triennale), non cumulabile con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 4; 
      c) patente di guida civile: 
        1) categoria B: punti 1; 
        2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio  di  cui  al
precedente punto 1): punti 1,25; 
        3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui  ai
precedenti punti 1) e 2): punti 1,5; 
        4) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui  ai
precedenti punti 1), 2) e 3): punti 1,75; 
        5) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio  di  cui
ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 2; 
      d) aver svolto per almeno  dodici  mesi  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nelle Forze Armate: punti 1,5; 
      e) iscrizione al personale marittimo di cui  all'art.  114  del
Codice della navigazione: punti 1. 
    Solo per la partecipazione per i settori di impiego  incursori  e
palombari sara', inoltre, valutato il seguente ulteriore titolo: 
      f) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale  o
internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido): 
        1) primo livello: punti 1; 
        2) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,5; 
        3) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di  cui  ai
precedenti punti 1) e 2): punti 2; 
        4) guida subacquea  o  istruttore  subacqueo  ovvero  allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3. 
    Solo per la partecipazione per il settore di  impiego  Componente
aeromobili sara', inoltre, valutato il seguente ulteriore titolo: 
      g) possesso del seguente diploma di  istruzione  secondaria  di
secondo  grado  di  durata  quinquennale  valido   per   l'iscrizione
all'universita': 
      1) diploma di perito tecnico industriale in  uno  dei  seguenti
indirizzi, punti 1: 
        Elettronica e Telecomunicazioni; 
        Elettrotecnica e Automazione; 
        Informatica; 
        Meccanica; 
        Termotecnica; 
      2) diploma di perito tecnico industriale in  uno  dei  seguenti
indirizzi, punti 1,5: 
        Costruzioni Aeronautiche; 
        Industria Navalmeccanica. 
    2. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata perche' soggetti a  scadenza  devono  essere  in
corso di validita' fino alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande. 
    L'omessa, difforme o irregolare produzione di copia per  immagine
(file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei
titoli di  merito  dichiarati  nella  domanda  -  limitatamente  alla
documentazione di  cui  al  precedente  comma  1  non  rilasciata  da
pubbliche amministrazioni, cosi' come precisato nell'art. 4, comma  4
del bando di reclutamento - comportera' la  mancata  valutazione  dei
relativi titoli. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. Per i candidati per il settore d'impiego delle Forze  speciali
e  Componenti  specialistiche  giudicati  inidonei  alle   prove   di
efficienza fisica ovvero agli accertamenti dell'idoneita' psicofisica
specifica, che proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego
«CEMM navale e CP», saranno collocati nella relativa graduatoria  con
il punteggio di merito previsto per tale  settore  senza  considerare
titoli di merito aggiuntivi, di cui al comma  1,  lettere  f)  e  g),
previsti solo per il settore d'impiego Forze  speciali  e  Componenti
specialistiche richiesto.