Art. 8 
 
 
                   Preferenze a parita' di merito 
 
 
    I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni,  titoli  di  riserva
e/o di preferenza  nella  nomina,  devono  far  pervenire,  con  nota
indirizzata al direttore  generale  dell'Universita'  «Parthenope»  -
ufficio  personale  tecnico  ed  amministrativo,  entro  il   termine
perentorio di giorni quindici, che decorre dal  giorno  successivo  a
quello  in  cui  hanno  sostenuto  la  suddetta  prova,  i  documenti
attestanti il possesso di tali titoli, gia' indicati  nella  domanda,
dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    A parita' di merito, i titoli di preferenza sono: 
      1) gli insigniti di medaglie al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati e invalidi per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      1) dal numero di figli a carico,  indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      2) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      3) dalla minore eta' del candidato. 
    I titoli di preferenza  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito del bando per la  presentazione  della
domanda di ammissione. 
    L'omissione  nella  domanda  delle  dichiarazioni   relative   al
possesso   dei   suindicati   titoli    di    preferenza,    comporta
l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al  possesso  del  titolo
medesimo. 
    I suddetti titoli devono essere presentati: 
      1) in originale; 
      2) in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      3) in  fotocopia  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' che ne attesti  la  conformita'  all'originale,  ai  sensi
degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, resa in calce al
documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla  fotocopia  non
autenticata del proprio documento di identita'; 
      4)  mediante  dichiarazione,   sottoscritta   dall'interessato,
sostitutiva di certificazione ex  art.  46  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica e/o di atto di notorieta' ex art. 47  del
citato  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   prodotta,   in
quest'ultimo caso, unitamente  alla  fotocopia  non  autenticata  del
proprio documento di identita'. 
    Si precisa, a tal fine, che  i  certificati  medici  non  possono
essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e
la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.